Accompagnatore di Media Montagna (AMM)

Schema A) Professione regolamentata: lo schema non entra nel merito dei requisiti ma ha lo scopo unicamente di richiamare la normativa vigente applicabile collegandola al quadro di riferimento TAH-CF

Descrizione

PTU13/P8: Accompagnatore di Media Montagna (AMM)

L’Accompagnatore di Media Montagna (AMM) è una figura professionale abilitata a condurre singoli o gruppi su terreni escursionistici senza limiti altitudinali (come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 459 del 14 dicembre 2005). Sono esclusi i terreni dove sia necessario l’impiego, per la progressione e la sicurezza, di attrezzature alpinistiche quali corde, imbraghi, ramponi, piccozze o strumenti di autoassicurazione (rinvii, connettori etc.), e comunque tutti i terreni in cui sia necessario impiegare tecniche alpinistiche (Art. 21 Legge n. 6 del 2 gennaio 1989).

Normativa di riferimento

Legge del 2 gennaio 1989, n°6

Note:

  • L’abilitazione alla professione è disciplinata dalla normativa regionale laddove esistente.
  • Art 21. comma 1 Legge del 2 gennaio 1989, n°6: Le regioni possono prevedere la formazione e l’abilitazione di accompagnatori di media montagna.
  • Art 22. comma 1 Legge del 2 gennaio 1989, n°6: Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, l’esercizio di tale attività e’ subordinato all’iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle Guide Alpine

Criteri di Valutazione del profilo

Aver ottenuto l’abilitazione ai sensi della normativa vigente. Per i dettagli si rimanda alla normativa di settore 

 

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