Attestazione legale delle Professioni    Professionisti

Il riconoscimento dei Professionisti nel regolamento italiano

In Italia, esiste un percorso per la legittimazione dei professionisti non ordinistici del settore turistico e culturale compreso le figure professionali operanti nel settore delle esperienze.

Il DPCM 14/10/2021, noto come “Decreto reclutamento” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10/11/2021, fornisce per la prima volta una definizione legale di “professionista”. In sintesi è professionista chi:

  • è iscritto a un albo, collegio o ordine professionale;
  • possiede attestazione rilasciata ai sensi della L. 4/2013;
  • possiede certificazione UNI.

Per tutte le figure professionali per cui non esistono albi, e considerando la tendenza europea a non incentivare la creazione di nuovi albi nazionali a causa delle difficoltà di riconoscimento a livello europeo, le uniche opzioni disponibili per il riconoscimento dei requisiti professionali, in conformità con la normativa vigente, almeno in Italia, sono l’attestazione secondo la Legge 4/2013 o la certificazione UNI.

Certificazione o Attestazione ai sensi della Legge 4/2013?

La certificazione non è facilmente proponibile, almeno in Italia, se non dopo un passaggio che porti alla definizione di norme tecniche emanata dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI). Una tale norma potrebbe anche essere recepita dall’Organismo di Normazione Europea (EN) ed infine dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO).

Il passaggio proposto, almeno in ambito nazionale italiano, è strutturato in due fasi chiave, mirate a garantire un riconoscimento professionale in linea con gli standard europei e nazionali:

  1. Riconoscimento delle competenze professionali ai sensi della Legge 4/2013 sulla base di schemi di riconoscimento in linea con gli standard europei EQF ed ECVET. Inoltre, è preferibile che gli schemi di riconoscimento adottati siano coerenti anche con lo standard ANPR UNI.
  2. Certificazione in base a specifiche norme UNI. Ciò garantisce anche una maggiore uniformità, trasparenza e riconoscibilità delle competenze sul mercato del lavoro.

In  relazione alla prima fase AIPTOC ha sviluppato i propri schemi per il rilascio dell’attestazione ai sensi della L. 4/2013, in linea ai già citati standard EQF, ECVET e ANPR.

Tutti gli schemi elaborati da AIPTOC, si basano su un modello denominato  “Ciclo delle Competenze”.  Questo modello costituisce un ponte tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, di norma caratterizzati dai seguenti standard:

  • Standard Professionali (SP): basati sui compiti e i risultati ottenuti in un contesto lavorativo.
  • Standard Formativi (SF): riguardano il processo di acquisizione e valutazione delle competenze

 

 

Questo modello facilita la creazione di profili professionali (SP) fondati sulle competenze (espresse in termini di Conoscenze, Abilità e Autonomia e Responsabilità) e di Standard Formativi (SF) basati sui risultati dell’apprendimento. Tali risultati sono espressi in termini di conoscenze, abilità, responsabilità e autonomia, radicandosi, dunque, nel concetto di competenza stessa.

 L’importanza di un riconoscimento professionale  ai sensi della Legge 4/2013 

L’importanza di un riconoscimento di una Associazione autorizzata ai sensi della Legge 4/2013 è ormai evidenziata da ulteriori elementi normativi intervenuti negli ultimi anni,  di seguito solo un breve estratto:

  • 2024:  Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. VII 995/2024: che introduce nuovi elementi che assimilano le professioni ordinistiche a quelle regolate dalla Legge 4/2013.
  • 2023: Con il D.M. 4.8.2023 n. 109 il Ministro della Giustizia ha adottato il regolamento  che stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’albo  dei consulenti tecnici di ufficio, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento di tale albo.
  • 2022: Microcredito.  L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito è ammesso per i professionisti iscritti agli ordini professionali o alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. 
  • 2022: il DPCM 14/10/2021  mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, infatti ai  fini del decreto si intende per:  “professionista”: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021 
  • 2019 Il MIBACT con il D.M. 244 del 20 maggio 2019 ha  istituito l’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali” relativo alle seguenti professioni: Antropologo fisico, Archeologo, Archivista, Bibliotecario, Demoetnoantropologo, Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, Storico dell’arte. Le associazioni ex Legge 4/2013, sono considerate associazioni certificanti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.M 244/2019, per il riconoscimento dei requisiti professionali ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali”.

Link al Repertorio delle Professioni 

In Evidenza