Regolamento inserimento Elenco dei Professionisti Esperienziali (EPE)
1) Requisiti per l’inserimento
1.1 Competenze Professionali
L’accesso alle Competenze Professionali (CP) di EPE è possibile in base al rispetto di requisiti previsti da schede specifiche per ogni Competenza Professionale, descritte nella pagina web dedicata: Repertorio delle Competenze Esperienziali e Interpretative
1.2 Competenze Tematiche
Non sono previste schede specifiche per il settore di EPE-CT associato alle Competenze Tematiche (CT), il riconoscimento avverrà a seguito di frequenza di materie universitarie, corsi base o di aggiornamento erogati o riconosciuti da Associazioni di Categoria, Albi, Ordini o Associazioni ex Legge 4/2013, attività professionale, lavorativa o artistica, coerente con la competenza tematica indicata.
2) Richiesta di inserimento negli Elenchi EPE e insindacabilità della valutazione
La valutazione della richiesta è insindacabile
3) Durata inserimento in elenco
Per le Competenze Professionali (CP) viene fissato il periodo di validità dell’inserimento in tre anni, che decorrono a partire dalla data dell’inserimento nello stesso o dall’eventuale rinnovo.
Per le Competenze Tematiche non viene fissato nessun limite di scadenza.
4) Rinnovo
Per le Competenze Professionali (CP), alla fine del periodo di validità triennale, è necessario chiedere il mantenimento negli elenchi effettuando una nuova richiesta di inserimento se in possesso dei requisiti previsti al punto 1 del presente regolamento.
5) Evidenza possesso dei requisiti
In sede di richiesta di primo inserimento o di rinnovo negli elenchi di appartenenza, i professionisti dovranno fornire, laddove previsto, una auto-dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dove dichiareranno e documenteranno il possesso dei requisiti previsti. La verifica verrà effettuata sull’auto-dichiarazione, riservandosi di contattare le strutture per le quali il professionista ha prestato le attività dichiarate per avere conferma di quanto dichiarato.
7) Diritti di segreteria
Nota: Il pagamento dei diritti di segreteria per l’inserimento negli elenchi EPE, non potrà in nessun modo costituire garanzia di accesso agli elenchi in mancanza dei requisiti previsti.
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